La trasformazione delle graduatorie di istituto in graduatorie provinciali era stata disposta dall’articolo 1-quater del decreto 126/2019, che modifica la legge n. 124/1999, prevedendo:
la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso;
la costituzione di una specifica graduatoria provinciale per i soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno
I posti al 30 giugno e 31 agosto saranno assegnati dopo la convocazione, da parte degli Uffici Scolastici, dei docenti delle graduatorie ad esaurimento.
Per i posti al 30 giugno e 31 agosto nella domanda il docente sceglie l’intera provincia
Venti scuole per le supplenze brevi e saltuarie
I docenti potranno scegliere, nella stessa provincia di inserimento, fino a 20 scuole per coprire le supplenze brevi e saltuarie.
Si tratta di quelle supplenze che servono per sostituire i docenti in malattia, gravidanza, aspettativa breve, ossia quelle situazioni contingenti che non è possibile prevedere ad inizio anno scolastico.
Il contratto per supplenza temporanea può avere come durata massima fino all’ultimo giorno di lezione (data di solito diversa in ciascuna regione).
Le supplenze temporanee saranno assegnate dai Dirigenti Scolastici, che scorreranno gli elenchi a disposizione.
Non è possibile prevedere a priori in quali scuole ci saranno queste supplenze, in quanto sono determinate da circostanze non prevedibili a priori, come ad es. la malattia.
Pertanto spesso, soprattutto in grandi province si scelgono le scuole che è più facile raggiungere, o comunque si sceglie in base a valutazioni personali.
N.B. Le scuole sono max 20 indipendentemente dal numero di classi di concorso per le quali si è iscritti in seconda e/o terza fascia.
Chi è iscritto in più classi di concorso ha comunque a disposizione max venti scelte, esattamente come chi si iscrive per una sola classe di concorso.
Va però precisato che quando si sceglie una scuola si partecipa per tutte le proprie classi di concorso presenti in quella scuola.