Anno di prova e formazione – come funziona e chi dovrà effettuarlo
il Ministero ha pubblicato l’attesa nota in cui si riassume la platea degli interessati, data la sovrapposizione di diverse procedure di assunzione nonché il modello di formazione e le attività da espletare. Anche i docenti nominati nel 2022/23 da concorso straordinario bis, qualunque sia la data di assunzione, devono svolgere almeno 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattica.
Personale docente tenuto al periodo di prova e di formazione
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del DM 226/2022, sono tenuti al periodo di formazione e prova:
- I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo;
- I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova;
- I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova;
- I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo;
- I docenti vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019 n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato.
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, da comma 4 a comma 9, del decreto legge 25/05/2021, n. 73. Qualora il personale interessato abbia già esperito positivamente il periodo di formazione e prova nello stesso ordine e grado, sarà comunque tenuto a sostenere la prova disciplinare di cui al comma 7 del citato articolo 59.
- I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25/05/2021, n. 73.
La circolare non indica chi sono i docenti che non devono invece ripetere il periodo di formazione e prova ma questi possono essere desunti dalla nota sull’anno di prova a.s. 2021/22
- abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo.
- abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 siano già stati immessi in ruolo con riserva, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova ovvero il percorso FIT ex D.D.G. 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado.
- abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado.
- abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola.
Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato
- allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell’anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche
- al superamento del test finale
- alla valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio.