GPS e GI

Cosa fare in caso di rinuncia della nomina GPS in preferenza di quella d’Istituto.

Supplenze anno scolastico 2022/23: c’è ancora sovrapposizione tra nomine da GPS e nomine da graduatorie di istituto che seguono il loro corso. Fortunatamente, rispetto allo scorso anno scolastico, l’OM n. 112 del 6 maggio interviene su questo punto, a favore dei docenti.

La domanda che tutti i docenti si pongono è: se già nominato da graduatoria di istituto su una supplenza che lo soddisfa, è obbligato ad accettare l’eventuale nomina da GPS arrivata successivamente, per non incorrere nelle sanzioni previste per la rinuncia all’incarico?

La risposta è la seguente: “Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito”. A dirlo è l’OM n. 112 del 6 maggio 2022 all’art. 14 comma 3

Quindi se è sempre vero che l’incarico da graduatorie di istituto si può lasciare per accettare quello da GPS anche di stessa durata, non è necessariamente vero il contrario. L’unico caso in cui non si applica la sanzione per la rinuncia alla nomina da graduatorie di istituto è questo.